La sentenza merita considerazione perché ripropone la differenza tra lesione prodotta a terzi da soggetti in custodia e autolesioni.
La Cassazione a sezioni unite ( 9346/02 ) ha ribadito che mentre nel primo caso può parlarsi di responsabilità presunta ex 2048 c.c. nel secondo caso si rientra nell’ambito del 2043 c.c. con la conseguenza che l’onere della prova della responsabilità di chi ha l’obbligo della vigilanza, è a carico di colui che si procura il danno. Nella fattispecie esaminata dalla XII sez. del Tribunale di Roma il minore si è prodotto una lesione scivolando in terra all’interno dell’Istituto scolastico al quale era stato affidato mentre era in attesa che i genitori venissero a riprenderlo.
La circostanza che ha convinto il giudicante de,lì esistenza di una responsabilità dell’Istituto sta nel fatto che il minore è caduto nel corridoio fuori dalla camera dove gli alunni erano stati riuniti in attesa dei genitori.
Dunque, per il Tribunale di Roma l’aver permesso la sua uscita dalla stanza, dove poteva essere oggetto di una vigilanza più efficace, costituisce comportamento colposo produttivo di responsabilità.
Il punto debole della sentenza ci sembra essere quello relativo al nesso eziologico.
Infatti le conseguenze logiche che scaturiscono dal ragionamento del giudicante inducono a ritenere che l’evento dannoso (caduta ) sia riferibile alla responsabilità dell’Istituto solo perché è avvenuto nel corridoio e che, al contrario, ove fosse avvenuto nella stanza non ne poteva scaturire alcun addebito di responsabilità.
Manca un qualunque riferimento alla prova sulla circostanza di fatto per cui, ove il ragazzino fosse stato sottoposto ad una vigilanza più attenta, l’evento dannoso non si sarebbe verificato.
In altre parole non appare provata l’efficienza causale dell’assenza dell’insegnante nella produzione del sinistro, che al contrario, rientrando la fattispecie nell’ambito dell’articolo 2043 c.c., era necessario dare.
Tuttavia il giudicante arriva alla determinazione della responsabilità dell'Istituto sulla base della presunzione di cui all'articolo 1218 c.c.
Sotto questo il convenuto non ha dato la prova che l'evento non è dipeso dalla oggettiva inidoneità dei mezzi predisposti dal debitore per l'adempimento o ancora meglio dell'adempimento dell'obbligo di custodia e della non imputabilità del fatto.
A tale proposito Cass. 369/80, pur rientrando la fattispecie nell’ambito dell’art. 2048 c.c., ha escluso che consentire a ragazzi di 14 anni di percorrere da soli il tragitto da un locale all’altro della scuola, trattandosi di percorso noto e privo di particolari pericoli, violasse l’obbligo di vigilanza.