Nella fattispecie in esame l’attore, convenuto un notaio per responsabilità professionale di oltre 30 milioni delle vecchie Lire, omette qualunque indicazione istruttoria nell’atto introduttivo.
Superata l’udienza di prima comparizione prevista dall’articolo 180 c.p.c. e rinviata la causa per l’udienza di trattazione ex articolo 183 c.p.c., l'attore omette ancora di formulare alcuna richiesta istruttoria o di chiedere termine per tale incombente mentre il convenuto chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Solo nell’udienza di precisazione delle conclusioni l’attore chiede l’ammissione di prove testimoniali e dell’interrogatorio formale.
Il Pretore accede alla richiesta, concede termine per le repliche e rinvia per l’assunzione delle prove.
All’udienza successiva il convenuto deduce la tardività delle istanze istruttorie e, su tale presupposto, impugna dinanzi al Tribunale la sentenza del Pretore che, nel frattempo, aveva accolto la domanda.
Il Tribunale riforma la sentenza ritenendo la inammissibilità delle prove assunte dall’attore per la tardività della loro richiesta e la Cassazione a cui il giudizio è stato infine rimesso, nel confermare tale sentenza, ribadisce i seguenti principi di diritto:
1. Nessuna nullità e preclusione può discendere da fatto che alcun mezzo istruttorio venga dedotto o nell’atto di citazione o nella comparsa di risposta.
2. Nella prima udienza di trattazione prevista dall’articolo 183 c.p.c. o nella sua estensione disciplinata dal V comma dello stesso articolo quando le parti chiedano un termine per precisare la domanda o meglio il thema probandum e decidendum, vanno articolati i mezzi istruttori o chiesto un termine per la loro articolazione.
3. Se ciò non avviene ovvero se la parte nell’udienza ex art.183 o nella sua prosecuzione ex V comma dello stesso articolo non formula i suoi mezzi istruttori o non chiede un termine a tal fine, incorre nella sanzione della decadenza
4. Non esiste, quindi, alcuna automaticità che preveda un udienza per la formulazione dei mezzi istruttori dopo la conclusione della udienza ex articolo 183 c.p.c. che, è bene ripeterlo, esaurito il thema probandum e decidendum anche attraverso la sua estensione contenuta nella previsione del V comma, deve anche contenere la formulazione delle prove o una richiesta di termine per tale fine.
Il caso in esame, peraltro, contiene anche un riferimento all’articolo 279 comma 2 n.4 utilizzato dalla parte soccombente per tentare di recuperare la decadenza in cui era incorsa ma, giustamente, la Cassazione respinge questo tentativo ricordando che la norma richiamata dal ricorrente nel combinato disposto con l’articolo 187 c.p.c. si limita ad ipotizzare i casi in cui il collegio ritenendo la causa non matura per la decisione ( richiamato dal 279 II c. n.4) oppure avendo deciso questioni preliminari o di giurisdizione o competenza, la rimetta all’istruttore affinché questi conceda i termini ex 184 non concessi prima.
In altre parole tale situazione può verificarsi o quando il giudice istruttore ai sensi del I comma dell’art. 187 c.p.c. ritenga la causa matura per la decisione e non ammetta i mezzi istruttori richiesti nella domanda e nell’atto di risposta o, superati gli incombenti previsti nella stessa udienza, che siano stati proposti dalle parti contestualmente o previa richiesta di un ulteriore termine.
Fuori da queste ipotesi non vi sono strumenti per superare la decadenza in cui può incorrere la parte che non formuli le sue richieste istruttorie nei termini rigidamente così determinati dal sistema processuale.
M.G.