La legge 297/90 emanata emanata a tutela del mercato e della concorrenza ha determinato in capo ai consumatori finali il determinarsi di una legittima pretesa al rispetto delle regole della concorrenza e del mercato, la cui violazione, ove produca un danno, fa sorgere il diritto al risarcimento.
Tale situazione giuridica soggettiva non viene determinata dai precetti della sopramenzionata legge che, per loro natura, non possono avere come loro riferimenti che le imprese che operano sul mercato alle quali è riferito il secondo comma dell'articolo 33, ma scaturisce dall'evento danno ( ingiusta maggiorazione dei premi assicurativi RC AUTO ) che è conseguenza del fatto illecito (accordo di cartello ).
Se, dunque, l'azione promossa dal consumatore finale non è riferibile al n.2 dell'articolo 33 L.297/90 ma ai principi generali dell'ordinamento e in particolare alla responsabilità aquiliana o extracontrattuale quale fonte di danno risarcibile, la competenza appartiene, secondo le regole generali, non alla Corte d'Appello ma al Giudice di pace, ratione valore.
Il caso di specie attiene alla domanda di un cittadino nei confronti di una grande compagnia di assicurazioni per ottenere il rimborso di quote di premio pagate in veccedenza in conseguenza dell'applicazione della 297/90.
La compagnia di assicurazioni, per quanto qui interessa, ha eccepito l'incompetenza del giudice adito ( G.di P. ) rivendicando quella della Corte d'Appello ai sensi del n.2 dell'art. 33.
la I sez. civile della Suprema Corte, per i motivi sopraindicati, ha stabilito che la competenza appartiene al giudice ordinario.
la sentenza che segue è quella impugnata e può rappresentare un utile schema per l'esercizio di un'azione simile.
M.G.
Sentenza Originaria
UFFICIO DEL GIUDICE DI
PACE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti, Avv. Benedetto Rizzo, ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.XXX del ruolo generale degli affari contenziosi
dell’anno XXX
T R A
L.C. - ATTORE -
E
AXA ASSICURAZIONI - CONVENUTA -
N O N C H E’
ISVAP - CONVENUTO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il L.C. conveniva in giudizio l’AXA ASS.NI e
l’ISVAP per sentirli condannare - previa declaratoria di illiceità dell’aumento
del costo della polizza assicurativa n.00XXXXX contratta con l’AXA Ass.ni S.p.a.
- al pagamento, in solido, in suo favore, della somma corrispondente al 20% del
premio di polizza, pagato in più rispetto a quello dovuto e, comunque, da
liquidarsi in via equitativa nella stessa misura, a titolo di risarcimento
danni, con vittoria di spese di lite.
Deduceva l’attore, con riferimento alla predetta polizza assicurativa -
riguardante il suo automezzo “XXXXX, telaio 000000” - che il predetto maggiore
costo del premio (£.154.000) era scaturito dal comportamento anticoncorrenziale
tenuto dalla predetta società assicuratrice, unitamente ad altre società
assicuratrici, così come accertato dall’Antitrust, e non diligentemente
controllato dall’ISVAP che, pertanto, ne era divenuta corresponsabile.
Documentalmente l’AXA risultava essere una delle trentanove compagnie sanzionate
dall’Antitrust, con multa pari a 700 miliardi, in quanto partecipi ad accordo di
“cartello”. Tale attività, in violazione della legge sulla concorrenza, aveva
determinato il preindicato maggior costo della suddetta polizza.
L’AXA Ass.ni S.p.a., ritualmente costituitasi, chiedeva, in via preliminare,
dichiararsi l’incompetenza funzionale e territoriale del-l’adito giudicante in
favore della Corte d’Appello di TORINO o di BARI ex art.33 co. 2 L.287/90, la
nullità della citazione per indeterminatezza dei fatti di causa, la sospensione
del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell’esito della proposta
impugnazione innanzi al TAR Lazio del provvedimento Antitrust 28/07/2000,
disporre l’integrazione del contraddittorio mercè la chiamata in causa di tutte
le altre società assicuratrici sanzionate e, nel merito, il rigetto della
domanda perchè non provata, con vittoria di spese di lite.
L’ISVAP, costituitosi, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi il difetto di
giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art.37 c.p.c. in favore della
giurisdizione del Giudice amministrativo ex art.7 L. 21/07/2000 n.205, o in ogni
caso disporre la sospensione del processo per consentire la proposizione
d’istanza di regolamento di giurisdizione; in subordine, dichiarare la nullità
della citazione ex art.164 co.3 c.p.c.; in ulteriore subordine, disporre
l’estromissione dal giudizio dell’ISVAP per difetto di legittimazione passiva ex
art.20 co. 4 L.10/10/90, e, nel merito, il rigetto della domanda perchè
infondata, con vittoria di spese di lite.
Acquisita agli atti tutta la documentazione prodotta dalle parti, precisate le
conclusioni come in atti, la causa veniva riservata per la decisione sulle
eccezioni preliminari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di estromissione, avanzata dall’ISVAP, va accolta in quanto fondata
in fatto ed in diritto.
Il giudicante, in primo luogo, dichiara l’estromissione dal presente giudizio
dell’ISVAP, revocato come corresponsabile per difetto di vigilanza, in quanto
estraneo al rapporto intercorso tra l’attore e l’AXA Assicurazioni ed anche
perchè è ingiustificata la sua presenza in tale veste, dappoichè vi è difetto di
giurisdizione ordinaria sull’operato (omissivo o non ) dell’ISVAP, la cui
determinazione di eventuale responsabilità ricade per legge nella sfera del
Giudice Amministrativo. Di poi, l’eccezione di incompetenza funzionale e
territoriale dell’adito giudicante in favore della Corte d’Appello di TORINO o
di BARI ex art.33 co.2 L.287/90, sollevata dalla convenuta XXX Ass.ni S.p.a., va
rigettata in quanto detta norma riguarda le azioni di nullità, di risarcimento
danni ed i provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle
disposizioni di cui ai titoli dal primo al quarto della preindicata L.287/90 e
non riguarda questo giudizio che ha ad oggetto l’azione di risarcimento danni
derivante dal contratto intercorso tra l’attore e l’AXA Ass.ni in XXXX.
Conseguenzialmente, nella specie, va dichiarata la competenza ordinaria di
questo giudice, anche “ratione territorii”.
Rigetta, altresì, il giudicante, l’eccezione di nullità della citazione
sollevata da entrambi i convenuti, non ricorrendo nella specie alcuna
indeterminatezza dei fatti posti a base della domanda.
Rigetta la domanda di chiamata in causa di altre società assicuratrici
sanzionate dall’Autorità, in quanto estranee al presente giudizio.
Rigetta la domanda di sospensione del presente procedimento, non ricorrendo gli
estremi di cui all’art.295 c.p.c., dappoichè la definizione del presente
giudizio non dipende dalla decisione del TAR Lazio, presso cui pende impugnativa
della convenuta XXX Ass.ni avverso la decisione sanzionatoria dell’Autorità
Garante.
Le spese, inerenti questa fase della lite tra l’attore e l’ISVAP, dichiarato
estromesso, per la particolarità della questione vanno interamente compensate
tra di loro.
Dovendo il giudizio proseguire tra l’attore e la convenuta AXA Ass.ni S.p.a.
davanti a questo Giudice, non si fa luogo alla liquidazione delle relative
spese, riservata alla liquidazione definitiva.
P. Q. M.
IL GIUDICE DI PACE
non
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta - con atto di citazione
notificato il 19/09/2000 - da L.C. nei confronti dell’AXA Assicurazioni S.p.a. e
dell’ISVAP - in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti pro tempore -
così provvede:
1) DICHIARA l’ISVAP
estromesso dal presente giudizio, con compensazione di spese, per le motivazioni
sopra riportate;
2) RIGETTA le
eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta AXA Ass.ni S.p.a. inerentemente
la chiamata in causa di altre società assicuratrici, la nullità della citazione,
l’incompetenza giurisdizionale e territoriale, e, per l’effetto, dichiara valida
ed ammissibile la domanda, nonchè la competenza giurisdizionale e ratione
territorii di questo Ufficio, per le causali sopra indicate;
3) PROVVEDE con
separata Ordinanza per l’ulteriore corso e riserva alla sentenza definitiva il
regolamento delle spese di lite tra le parti rimaste;
4) DICHIARA la
presente sentenza – ex art.282 c.p.c. – provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Acquaviva delle Fonti, lì 12/12/2000.
IL CANCELLIERE - Pos. C/2
Dott. Pasquale Nuzzi
IL
GIUDICE DI PACE
Avv. Benedetto Rizzo