La legge 297/90 emanata emanata a tutela del mercato e della concorrenza ha determinato in capo ai consumatori finali il determinarsi di una legittima pretesa al rispetto delle regole della concorrenza e del mercato, la cui violazione, ove produca un danno, fa sorgere il diritto al risarcimento.

Tale situazione giuridica soggettiva non viene determinata dai precetti della sopramenzionata legge che, per loro natura, non possono avere come loro riferimenti che le imprese che operano sul mercato alle quali è riferito il secondo comma dell'articolo 33, ma scaturisce dall'evento danno ( ingiusta maggiorazione dei premi assicurativi RC AUTO ) che è conseguenza del fatto illecito (accordo di cartello ).

Se, dunque, l'azione promossa dal consumatore finale non è riferibile al n.2 dell'articolo 33 L.297/90 ma ai principi generali dell'ordinamento e in particolare alla responsabilità aquiliana o extracontrattuale quale fonte di danno risarcibile, la competenza appartiene, secondo le regole generali, non alla Corte d'Appello ma al Giudice di pace, ratione valore.

Il caso di specie attiene alla domanda di un cittadino nei confronti di una grande compagnia di assicurazioni per ottenere il rimborso di quote di premio pagate in veccedenza in conseguenza dell'applicazione della 297/90.

La compagnia di assicurazioni, per quanto qui interessa, ha eccepito l'incompetenza del giudice adito ( G.di P. ) rivendicando quella della Corte d'Appello ai sensi del n.2 dell'art. 33.

la I sez. civile della Suprema Corte, per i motivi sopraindicati, ha stabilito che la competenza appartiene al giudice ordinario.

la sentenza che segue è quella impugnata e può rappresentare un utile schema per l'esercizio di un'azione simile.

M.G.    

 Sentenza Originaria

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti, Avv. Benedetto Rizzo, ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A


Nella causa civile iscritta al n.XXX del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno XXX
T R A
L.C. - ATTORE -
E
AXA ASSICURAZIONI - CONVENUTA -
N O N C H E’
ISVAP - CONVENUTO -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione, notificato il L.C. conveniva in giudizio l’AXA ASS.NI e l’ISVAP per sentirli condannare - previa declaratoria di illiceità dell’aumento del costo della polizza assicurativa n.00XXXXX contratta con l’AXA Ass.ni S.p.a. - al pagamento, in solido, in suo favore, della somma corrispondente al 20% del premio di polizza, pagato in più rispetto a quello dovuto e, comunque, da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura, a titolo di risarcimento danni, con vittoria di spese di lite.
Deduceva l’attore, con riferimento alla predetta polizza assicurativa - riguardante il suo automezzo “XXXXX, telaio 000000” - che il predetto maggiore costo del premio (£.154.000) era scaturito dal comportamento anticoncorrenziale tenuto dalla predetta società assicuratrice, unitamente ad altre società assicuratrici, così come accertato dall’Antitrust, e non diligentemente controllato dall’ISVAP che, pertanto, ne era divenuta corresponsabile.
Documentalmente l’AXA risultava essere una delle trentanove compagnie sanzionate dall’Antitrust, con multa pari a 700 miliardi, in quanto partecipi ad accordo di “cartello”. Tale attività, in violazione della legge sulla concorrenza, aveva determinato il preindicato maggior costo della suddetta polizza.
L’AXA Ass.ni S.p.a., ritualmente costituitasi, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l’incompetenza funzionale e territoriale del-l’adito giudicante in favore della Corte d’Appello di TORINO o di BARI ex art.33 co. 2 L.287/90, la nullità della citazione per indeterminatezza dei fatti di causa, la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell’esito della proposta impugnazione innanzi al TAR Lazio del provvedimento Antitrust 28/07/2000, disporre l’integrazione del contraddittorio mercè la chiamata in causa di tutte le altre società assicuratrici sanzionate e, nel merito, il rigetto della domanda perchè non provata, con vittoria di spese di lite.
L’ISVAP, costituitosi, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art.37 c.p.c. in favore della giurisdizione del Giudice amministrativo ex art.7 L. 21/07/2000 n.205, o in ogni caso disporre la sospensione del processo per consentire la proposizione d’istanza di regolamento di giurisdizione; in subordine, dichiarare la nullità della citazione ex art.164 co.3 c.p.c.; in ulteriore subordine, disporre l’estromissione dal giudizio dell’ISVAP per difetto di legittimazione passiva ex art.20 co. 4 L.10/10/90, e, nel merito, il rigetto della domanda perchè infondata, con vittoria di spese di lite.
Acquisita agli atti tutta la documentazione prodotta dalle parti, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva riservata per la decisione sulle eccezioni preliminari.


MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda di estromissione, avanzata dall’ISVAP, va accolta in quanto fondata in fatto ed in diritto.
Il giudicante, in primo luogo, dichiara l’estromissione dal presente giudizio dell’ISVAP, revocato come corresponsabile per difetto di vigilanza, in quanto estraneo al rapporto intercorso tra l’attore e l’AXA Assicurazioni ed anche perchè è ingiustificata la sua presenza in tale veste, dappoichè vi è difetto di giurisdizione ordinaria sull’operato (omissivo o non ) dell’ISVAP, la cui determinazione di eventuale responsabilità ricade per legge nella sfera del Giudice Amministrativo. Di poi, l’eccezione di incompetenza funzionale e territoriale dell’adito giudicante in favore della Corte d’Appello di TORINO o di BARI ex art.33 co.2 L.287/90, sollevata dalla convenuta XXX Ass.ni S.p.a., va rigettata in quanto detta norma riguarda le azioni di nullità, di risarcimento danni ed i provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal primo al quarto della preindicata L.287/90 e non riguarda questo giudizio che ha ad oggetto l’azione di risarcimento danni derivante dal contratto intercorso tra l’attore e l’AXA Ass.ni in XXXX. Conseguenzialmente, nella specie, va dichiarata la competenza ordinaria di questo giudice, anche “ratione territorii”.
Rigetta, altresì, il giudicante, l’eccezione di nullità della citazione sollevata da entrambi i convenuti, non ricorrendo nella specie alcuna indeterminatezza dei fatti posti a base della domanda.
Rigetta la domanda di chiamata in causa di altre società assicuratrici sanzionate dall’Autorità, in quanto estranee al presente giudizio.
Rigetta la domanda di sospensione del presente procedimento, non ricorrendo gli estremi di cui all’art.295 c.p.c., dappoichè la definizione del presente giudizio non dipende dalla decisione del TAR Lazio, presso cui pende impugnativa della convenuta XXX Ass.ni avverso la decisione sanzionatoria dell’Autorità Garante.
Le spese, inerenti questa fase della lite tra l’attore e l’ISVAP, dichiarato estromesso, per la particolarità della questione vanno interamente compensate tra di loro.
Dovendo il giudizio proseguire tra l’attore e la convenuta AXA Ass.ni S.p.a. davanti a questo Giudice, non si fa luogo alla liquidazione delle relative spese, riservata alla liquidazione definitiva.

P. Q. M.

IL GIUDICE DI PACE

non definitivamente pronunziando sulla domanda proposta - con atto di citazione notificato il 19/09/2000 - da L.C. nei confronti dell’AXA Assicurazioni S.p.a. e dell’ISVAP - in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti pro tempore - così provvede:
1) DICHIARA l’ISVAP estromesso dal presente giudizio, con compensazione di spese, per le motivazioni sopra riportate;
2) RIGETTA le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta AXA Ass.ni S.p.a. inerentemente la chiamata in causa di altre società assicuratrici, la nullità della citazione, l’incompetenza giurisdizionale e territoriale, e, per l’effetto, dichiara valida ed ammissibile la domanda, nonchè la competenza giurisdizionale e ratione territorii di questo Ufficio, per le causali sopra indicate;
3) PROVVEDE con separata Ordinanza per l’ulteriore corso e riserva alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di lite tra le parti rimaste;
4) DICHIARA la presente sentenza – ex art.282 c.p.c. – provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Acquaviva delle Fonti, lì 12/12/2000.
IL CANCELLIERE - Pos. C/2
Dott. Pasquale Nuzzi

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Benedetto Rizzo